Autonomi e imprenditori individuali con ricavi fino a 170 mila euro: secondo acconto Irpef posticipato al 2024

Agenzia delle Entrate: è anche possibile versare lo stesso importo in cinque mensilità da gennaio a maggio 2024

Data di pubblicazione:
15 Novembre 2023
Autonomi e imprenditori individuali con ricavi fino a 170 mila euro: secondo acconto Irpef posticipato al 2024

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n.31/E/2023, ha fornito chiarimenti sulle novità, contenute nel decreto collegato alla manovra 2024 (DL 145/2023, “decreto Anticipi”), sottolineando che:

  • per le persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a 170mila euro slitta dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 il termine per versare la seconda rata di acconto delle imposte sui redditi;
  • è possibile, inoltre, versare lo stesso importo in cinque mensilità da gennaio a maggio 2024.

Il rinvio 

La circolare ricorda che il collegato alla manovra ha introdotto, solo per il periodo d’imposta 2023:

  • il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione Redditi Persone fisiche 2023;
  • la possibilità di effettuare il versamento in cinque rate mensili di pari importo, a partire da gennaio 2024, con scadenza il 16 di ogni mese (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi pari al 4% annuo).

Per i contributi previdenziali e assistenziali, invece, resta fermo il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023.

I beneficiari 

Nel delimitare l’ambito di applicazione della misura, il Fisco precisa che possono usufruire della proroga le persone fisiche titolari di partita Iva che hanno dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro.

In base al dettato normativo, sono esclusi sia i contribuenti non titolari di partita Iva sia i titolari di partita Iva diversi dalle persone fisiche come, per esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali.

L'AdE chiarisce che possono beneficiare del rinvio anche le persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a 170mila euro tenute a versare l’acconto in un’unica soluzione.

La verifica sui ricavi 

Per verificare il rispetto del “tetto”, fissato a 170mila euro, si deve far riferimento ai compensi (nonché ai ricavi di cui all'art.57 del Tuir), dichiarati per il 2022.

Se il contribuente esercita più attività (con diversi codici Ateco), bisogna sommare i relativi ricavi e compensi; allo stesso modo nel caso della persona fisica che esercita sia un’attività di lavoro autonomo sia un’attività di impresa occorre sommare ricavi e compensi relativi ad entrambe.

La circolare chiarisce infine che i contribuenti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione Iva devono tenere in considerazione l’ammontare complessivo del fatturato 2022 (fatture e corrispettivi telematici).

Fonte: Omnia del Sindaco

Ultimo aggiornamento

Giovedi 28 Marzo 2024