Con la L.R. 21/11/2024, n. 18, l'art. 1, comma 9, è stato modificato in ultimo l'art. 7-bis della legge regionale 18 gennaio 2019, n.5 ove è stabilito che, a decorrere dall'anno 2025, l'Indennità Regionale Fibromialgia è erogata nella forma di contributo " per il rimborso delle spese" per il rimborso delle spese da destinare a interventi di carattere sanitario, qualora non coperti dal servizio sanitario regionale, socio-sanitario e di cura alla persona, soggette a rendicontazione, pari a un massimo di € 800,00 in relazione alle disponibilità del bilancio regionale.
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